Divieto di coltivazione fave in città e nell’agro

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Ordinanza del sindaco di Sassari a tutela dei cittadini affetti da favismo.

Sassari_fave_da pixabay_com uso liberoSassari 17 aprile 2016 –A tutela dei cittadini affetti da favismo arriva l’ordinanza del Comune di Sassari che detta disposizione per la coltivazione e la vendita delle fave nel centro abitato e nell’agro. L’ordinanza è la numero 17 ed è stata emanata il 14 aprile scorso dal sindaco Nicola Sanna.

L’ordinanza del sindaco prevede il divieto tassativo di coltivazione e stoccaggio di fave, nel raggio di 100 metri in linea d’aria in prossimità del centro abitato cittadino e del centro abitato delle borgate. Il divieto vale anche nell’agro. E infatti l’atto, pubblicato anche sull’albo pretorio on line del Comune, stabilisce che per le zone non urbane (agro), il divieto di coltivazione e stoccaggio sarà imposto, con appositi provvedimenti, per un raggio di almeno 100 metri dall’immobile di abitazione o luogo di lavoro o comunque frequentato da cittadini affetti da favismo. In questo caso gli interessati devono presentare istanza specifica, corredata da una certificazione medica.

Sempre nell’ordinanza viene previsto il divieto tassativo di coltivazione di fave nel territorio comunale a 100 metri di raggio in linea d’aria dal perimetro di cinta, e all’interno dello stesso, di presidi ospedalieri, case di cura, strutture sanitarie pubbliche e private nonché istituti di ricerca. E ancora istituzioni scolastiche pubbliche e private di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido e scuole materne e poi edifici pubblici statali, caserme, aeroporti, cimiteri, stadi, chiese parrocchiali ed edifici di culto in genere, uffici postali e quant’altro sia posto a servizio di comunità cittadine, compresi i centri e le zone commerciali e industriali.

Infine, per quanto riguarda la vendita di fave fresche, se questa viene effettuata nel perimetro urbano, negli esercizi commerciali in sede fissa, al minuto e all’ingrosso, nei mercati comunali, nelle aree pubbliche autorizzate, è consentita purché sia data corretta e visibile pubblicità della loro presenza nel punto vendita.

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Andrea Bazzoni - Gestione Uffici Stampa
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