«Capo di Gabinetto: legittimità e trasparenza»

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Il sindaco di Sassari risponde agli articoli apparsi sulla stampa.

 

Primarie_ a sin Giovanni Isetta_Nicola Sanna_Giovanna Sanna - CopiaSASSARI 5 luglio 2014 – «Il contratto stipulato con l’avvocato Giovanni Isetta, di natura dirigenziale come previsto dal regolamento di organizzazione degli uffici del Comune di Sassari, rientra negli standard retributivi lordi, di posizione e di risultato previsti dalla legge e dai contratti collettivi nazionali e decentrati stipulati, a livello nazionale tra la rappresentanza negoziale di parte pubblica e le organizzazioni sindacali dei dirigenti comunali. La figura di capo di gabinetto, infatti, si inquadra proprio in quel profilo dirigenziale. Non si può argomentare inoltre sulla inconferibilità dell’incarico a persone che hanno rivestito la carica di consigliere comunale, in quanto questa è espressamente esclusa dall’art. 1, comma 50, lettera c, della legge delega n. 190/2012 per i collaboratori che fanno parte dello Staff del Sindaco. Si tratta di un incarico che, nello specifico e come previsto dalla legge, è di tipo fiduciario: questo significa che la persona prescelta deve comunque possedere tutti i requisiti di base necessari per accedere ai concorsi pubblici per dirigente dell’ente locale, quali titolo di studio specifico con laurea magistrale, esperienza libero professionale o nel settore privato di tipo dirigenziale o l’aver prestato per almeno 5 anni la propria opera presso la pubblica amministrazione in un profilo professionale immediatamente inferiore a quello di dirigente». È la risposta del sindaco di Sassari agli articoli apparsi su alcuni organi di stampa relativi all’incarico di capo di gabinetto affidato dalla Giunta proprio nei giorni scorsi.

 

Nella delibera di incarico infatti si legge che nelle more di un intervento organico di modifica della macrostruttura comunale oltre che di una diversa articolazione dell’ufficio di Gabinetto, a seguito di una previsione che definisca e completi l’organizzazione delle funzioni generali e gli elementi di coordinamento tra le funzioni politiche di indirizzo, governo e controllo e quelle di gestione amministrativa, nel cui ambito possa efficacemente svolgersi il ruolo di Capo di Gabinetto, viene previsto che «le dette funzioni si sostanzino in una attività non gestionale di supporto diretto del Sindaco ed in particolare per le attività relative alla cura dei rapporti istituzionali e della comunicazione, alla consulenza giuridica su atti e interventi di indirizzo e controllo politico e amministrativo, oltre che di definizione e attuazione del programma di mandato e di supporto al Sindaco nelle iniziative di rappresentanza dell’Ente».

 

«Si tratta quindi di una novità rispetto al recente passato – fa notare il primo cittadino – quando venivano attribuite a tale figura anche funzioni amministrative gestionali. Infatti per quanto riguarda la figura dirigenziale del capo di gabinetto, devono attribuirsi ad esso solo funzioni di alta amministrazione, questa si esprime attraverso la collaborazione alla redazione, controllo e verifica degli atti normativi, degli atti di carattere generale, di programmazione e di indirizzo, incapaci tuttavia di produrre effetti giuridici diretti nelle situazioni giuridiche soggettive. Tra gli atti di alta amministrazione propri del Sindaco particolare rilevanza riveste la nomina sia dei titolari degli uffici dirigenziali, sia del capo di gabinetto in quanto dirigente, il cui ruolo è stato oggetto di una profonda trasformazione, volta ad agevolare il collegamento fra il Sindaco ed i dirigenti, riequilibrando in tal modo il principio di separazione fra attività politica di indirizzo e controllo e l’attività di gestione, come introdotto dalla l. n. 165/2001», conclude Nicola Sanna.

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Andrea Bazzoni - Gestione Uffici Stampa
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